Green Pass COVID-19: obbligatorio dal 15 ottobre anche nel settore privato
In base a quanto disposto dal DL 127/2021, dal prossimo 15 ottobre 2021 (e per ora fino al 31/12), per accedere ai luoghi di lavoro, sarà obbligatorio possedere la certificazione verde COVID-19 (Green pass) per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato.
In attesa che vengano pubblicate le modalità attuative e chiarimenti da parte del Governo, riassumiamo le principali disposizioni per il settore privato a cui ci si dovrà attenere:
Modalità di esibizione
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti coloro che svolgano un’attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
SOGGETTI ESCLUSI : i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.
Ambito di applicazione
Il Green pass è necessario per accedere, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Quindi qualsiasi persona che acceda in un luogo di lavoro per svolgere una attività lavorativa deve esibire il Green pass (compresi i volontari, gli artigiani, i liberi professionisti, …).
Durata dell’obbligo
L’obbligo suddetto decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Fonte: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html alla data del 24/09/2021.
Cosa fare subito
In attesa di ulteriori chiarimenti per organizzare definitivamente il sistema di controllo dei Green pass (che probabilmente darà la possibilità di utilizzare l’applicazione verifica C19, quella già utilizzata nei ristoranti e mense e/o di integrare gli accessi già gestiti dai software), si suggerisce di:
INFORMARE I LAVORATORI
Si può preparare una comunicazione (da mettere in bacheca, da spedire via mail, etc.) con, ad esempio il seguente testo:
“Si avvisano tutti i lavoratori che, sulla base del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, a partire dal 15/10/2021 non sarà più possibile accedere ai luoghi di lavoro sprovvisti della certificazione verde COVID-19 (green pass).”
Fonte: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html alla data del 24/09/2021.
“Il datore di lavoro predisporrà i necessari controlli come previsto dallo stesso decreto.
I lavoratori non in regola saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass. Nel periodo di assenza ingiustificata il lavoratore non avrà alcuna retribuzione. Per i lavoratori sorpresi al lavoro senza green pass sono previste sanzioni da 600 € a 1500 €.”
INDIVIDUARE TRA I DIPENDENTI IL SOGGETTO/I SOGGETTI INCARICATO/I DI EFFETTUARE LE VERIFICHE
Alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni operative che saranno emanati in materia, seguiranno ulteriori comunicazioni per organizzare il sistema di controllo dei Green pass e procedere con gli eventuali adeguamenti al protocollo aziendale.